Art. 40.

      1. L'articolo 695 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 695. - (Vincolo di destinazione). - I beni e ogni frutto del patrimonio con vincolo di destinazione devono essere destinati al mantenimento, alla cura, all'istruzione e al sostegno del beneficiario tenendo conto dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni.
      L'esecuzione sui beni del patrimonio vincolato e sui frutti di esso non può avere luogo per debiti che sono stati contratti per scopi estranei ai bisogni del beneficiario».